Art. 4.
(Registro delle associazioni degli enti di risoluzione negoziale e di mediazione dei conflitti).

      1. Con regolamenti adottati dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro nazionale delle associazioni e degli enti presso i quali è possibile esperire un procedimento per la risoluzione negoziale dei conflitti. Le associazioni e gli enti si iscrivono altresì nel registro tenuto presso la corte d'appello nel cui distretto intendono operare.
      2. Per l'iscrizione nel registro, lo statuto dell'associazione o dell'ente deve rispondere ai seguenti requisiti generali: democraticità dell'organizzazione interna e rispetto dei princìpi di indipendenza, imparzialità, trasparenza e qualificazione professionale.
      3. Gli organismi e gli enti che forniscono servizi per la risoluzione negoziale dei conflitti tra consumatori e imprese devono altresì conformarsi ai princìpi indicati nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 115 del 17 aprile 1998.
      4. Il registro è tenuto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato; si compone di due sezioni nelle quali le associazioni e gli enti sono iscritti a seconda che i loro statuti escludano o meno finalità lucrative nella prestazione dei servizi.